Obbligo timbratura cartellino: Legge U.E. ma anche un’opportunità
Obbligo della timbratura del cartellino: il caso
Nel 2019 c’è stata un’importante sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea che riguarda l’obbligo per la timbratura del cartellino. La sentenza ha sancito la necessità di adottare sistemi di rilevazione degli orari di lavoro e di riposo dei dipendenti.
La Corte di Giustizia UE ha imposto così, per tutti gli Stati membri, l’obbligo di timbratura del cartellino per la rilevazione presenze nei luoghi di lavoro. Questo significa che indipendentemente dalla dimensione delle aziende, incluse le PMI e partite IVA con dipendenti, ogni organizzazione ha l’obbligo di adottare un sistema affidabile, oggettivo e trasparente per misurare l’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile svolto dai propri collaboratori.
La sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019 nasce in seguito alla disputa tra la Deutsche Bank e un sindacato spagnolo. Da un lato vi era il sindacato che sosteneva l’esigenza di adottare un sistema per la rilevazione puntuale delle ore lavorate, dall’altro lato la Deutsche Bank che, in quanto datore di lavoro, negava questa necessità.
Per questa ragione si è ricorsi alla Corte Centrale Spagnola, e quindi alla Corte UE, che ha espresso il suo giudizio favorevole nei confronti dei lavoratori, considerati la parte debole in un rapporto di lavoro.
Perché sancire l’obbligo di timbratura?
La ragione è molto semplice: le aziende hanno l’esigenza di poter stabilire in modo oggettivo le ore di lavoro effettivo e quelle di straordinario, i minimi di riposo giornaliero e settimanale. Grazie alla timbratura del cartellino è possibile individuare queste informazioni in modo certo e affidabile.
In seguito alla sentenza, l’orario di lavoro deve essere misurabile per legge. Ne consegue che tutti gli Stati dell’Unione Europea “devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo per misurare l’orario di lavoro giornaliero”, Italia compresa.
È necessario dunque che ogni azienda possieda un metodo di misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, per permettere all’intera organizzazione di gestire al meglio le attività, nel rispetto dei diritti dei dipendenti. Senza questo metodo sarebbe impossibile riuscire a rilevare con una certa affidabilità l’orario di lavoro di ogni dipendente.
Quali sono i passi successivi alla sentenza
Ogni Paese può definire le modalità che ritiene più opportune per una rilevazione accurata delle presenze, tenendo conto delle diverse esigenze per ogni settore e delle dimensioni dell’azienda.
Se i badge cartacei possono essere usati dai dipendenti per timbrare il cartellino in ingresso e in uscita in caso di lavori in sede, la stessa modalità non può essere usata in caso di lavoro da remoto o smart working. Ecco che in questi casi sono davvero essenziali i dispositivi mobili che permettono al dipendente di procedere con la timbratura e all’azienda di rilevare la posizione del dipendente.
Obbligo di timbratura del cartellino: quali sono i requisiti?
I requisiti definiti dalla Corte sono prevalentemente tre: oggettivo, affidabile e accessibile. In questo modo, il sistema è in grado di fornire le informazioni necessarie senza conseguenze negative per l’azienda o per il dipendente. Queste caratteristiche sono le stesse che contraddistinguono i sistemi di rilevazione delle presenze proposti da GeoBadge.
A partire dalla registrazione del dato al momento della timbratura fa fede all’orario del dispositivo, terminale o smartphone, che non può essere modificato in nessun caso. Se ci si trova in presenza di lavoro in mobilità, è possibile timbrare tramite smartphone poiché viene registrata anche la posizione del dipendente grazie al GPS del dispositivo.
Ne consegue l’importanza di scegliere accuratamente lo strumento per soddisfare i criteri in materia di privacy che, in più occasioni, si sono posti come limite all’adozione di sistemi più mirati di rilevazione delle presenze.
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 61/19