RLS in azienda: gli obblighi in base alle dimensioni dell’azienda
Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria per legge all’interno dell’azienda. Il D.Lgs. 81/08 prevede infatti che l’RLS sia presente in tutte le aziende con lo scopo di favorire la collaborazione da parte di tutti i lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo obiettivo era già previsto all’interno dello Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/1970.
La nomina dell’RLS è sempre necessaria ma le modalità di elezione e il numero minimo di RLS sono diverse in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.
Differenze in base alla dimensione dell’azienda
Attualmente le regole che determinano la designazione dell’RLS fanno una distinzione tra aziende fino a 15 dipendenti e aziende con più di 15 dipendenti. Nello specifico, viene stabilito che nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza venga eletto dai dipendenti stessi che vanno a individuarlo tra loro stessi.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, questa figura viene sempre eletta dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti.
Come si elegge?
L’elezione o la designazione dell’RLS è una facoltà per i lavoratori e non rappresenta un obbligo per il datore di lavoro che di fatto non ha alcun titolo decisionale a riguardo. Il D.Lgs. 81/08 prevede il numero minimo di RLS, lasciando che sia la contrattazione collettiva a definire un numero superiore a quello stabilito per legge. È importante ricordare anche che l’RLS non può in alcun modo coincidere con l’RSPP che invece viene nominato dal datore di lavoro.
Come anticipato, nelle organizzazioni sotto i 15 dipendenti l’RLS potrà essere designato tra i lavoratori stessi. In caso contrario si dovrà fare riferimento alle rappresentanze sindacali. Una volta eletto, l’RLS rimane in carica per 3 anni e, una volta conclusa la sua carica, può essere rieletto. Il datore di lavoro avrà l’obbligo di garantirgli la formazione di cui necessita per rivestire questo incarico. Nello specifico, si tratta di un corso di 32 ore e un aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per aziende sopra i 50 lavoratori.
Sanzioni per mancata formazione dell’RLS
Nel caso in cui il datore di lavoro non provvede alla formazione dell’RLS così come previsto dalla legge, va incontro a sanzioni importanti che possono andare dall’arresto fino a 4 mesi a un’ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€.
Quanti RLS bisogna eleggere in base alle dimensioni dell’azienda?
Secondo l’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 il numero minimo di RLS in base alle dimensioni dell’azienda è pari a:
- 1 per le imprese o unità produttive sino a 200 dipendenti;
- 3 per le imprese o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 per tutte le imprese o unità produttive oltre i 1.000 dipendenti.
In quest’ultimo caso il numero dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Questa figura deve essere designata anche in presenza di un solo lavoratore anche se la normativa prevede alcune eccezioni a tale obbligo. Ad esempio, l’RLS non è obbligatorio nel caso di:
- lavoratori a domicilio e attività di portierato nei condomini;
- imprese familiari;
- aziende sono sono impiegati esclusivamente lavoratori a progetto con prestazioni che si svolgono nei luoghi di lavoro del committente.
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